1.1. E’ costituita un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro denominata “ASSOCIAZIONE CULTURALE CARLO ANTONIO MARINO”.

1.2. L’associazione è apartitica ed apolitica.

2.1. L’“ASSOCIAZIONE CULTURALE CARLO ANTONIO MARINO” ha sede in ALBINO, via Concezione, n. 11 (c/o Natale Arnoldi) e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell’attività sul territorio.
In seguito si farà riferimento ad essa indicandola brevemente con il termine Associazione
L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna variazione nè allo statuto nè ai regolamenti interni.L'Associazione ha durata illimitata.

3.1. L’associazione, senza fini di lucro e con la prevalente azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, salvo il rimborso delle spese sostenute, opera nel settore CULTURALE

3.2. Per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di utilità sociale afavore degli associati o di terzi concretizzanti nelle finalitàistituzionali di seguito indicate:
Essa intende promuovere, sviluppare e diffondere la cultura.Tutto ciò senza discriminazioni, con la creazione di iniziative e servizi, anche rivolti a terzi, nei settori della cultura, del turismo, dell'arte e dello spettacolo, che soddisfino le aspirazioni proprie dei Soci.
Per la realizzazione di quanto suesposto l'Associazione si prefigge la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei Soci e dell'ambito territoriale in cui svolgeranno le proprie attività.
In particolare rivolgerà le proprie specifiche competenze ai campi:della musica, della cultura, della dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione, del recupero e salvaguardia delle tradizioni e dell'arte in generale.
Per il conseguimento degli scopi statutari l'Associazione si propone di : a) promuovere, organizzare ed eventualmente gestire: conferenze, corsi di approfondimento-aggiornamento, mostre fotografiche, mostre di pittura, corsi di musica e di storia della musica, di recitazione, danza, animazione, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la cultura in ogni sua forma ed espressione, sia tra gli adulti che tra i giovani;
b) favorire e organizzare manifestazioni culturali, musicali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo;
c) svolgere attività editoriale, curando anche la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, testi musicali, opere a carattere storico-locale, materiale fonografico, informatico ed audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;
d) attivare iniziative culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita; organizzare manifestazioni per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato;
e) ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
f) avviare ricerche di storia locale, salvaguardia del patrimonio etnico, riscoperta di artisti del passato pubblicandone documenti originali della propria produzione culturale ed artistica;
g) svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura;
h) promuovere ed organizzare Corsi.
i) in via sussidiaria e non prevalente l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

3.3. L’associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

4.1. Gli associati hanno il diritto di voto e possono rivestire cariche associative.

4.2. Usufruiscono di tutti i servizi dell’associazione, hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell’associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri dell’associazione.

4.3. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.

4.4. Gli associati partecipano alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell’associazione e favorendone lo sviluppo e la crescita.

4.5. Concorrono alla gestione dell’associazione direttamente, rivestendo le cariche associative o indirettamente, partecipando all’elezione delle cariche associative.

4.6. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

4.7. Hanno il dovere di rispettare le norme del presente statuto e di osservare un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.

4.8. Devono svolgere le attività preventivamente concordate e finalizzate all’attuazione di un particolare programma.

5.1. L’ammissione del nuovo associato è disposta dal consiglio direttivo, a seguito di domanda scritta presentata dall’interessato e dietro pagamento della quota associativa all’atto dell’ammissione nell’importo e con le modalità fissate annualmente dal consiglio direttivo.

5.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione.

5.3. Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

5.4. La qualità di associato si perde per decesso, esclusione e recesso. In caso di morte la quota associativa è intrasmissibile agli eredi.

5.5. L’associato non in regola nel pagamento di almeno due annualità associative, salvo giustificato motivo, può essere escluso dall’associazione.

5.6. Può altresì essere escluso dall’associazione l’associato che, per il suo comportamento, si renda indegno di far parte dell’associazione o allorché si manifesti un conflitto di interessi con gli scopi associativi.

5.7 L’esclusione dell’associato è deliberata dal consiglio direttivo, che provvede a darne comunicazione all’interessato. E’ ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

5.8. Ogni associato può recedere dall’associazione in qualunque momento e senza oneri, fermo restando in ogni caso quanto previsto all’articolo precedente ed in particolare l’espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dell’associazione.

5.9. In nessun caso, l’associato che recede ha diritto alla restituzione della quota associativa.

6.1. Sono organi dell’associazione:
× l’assemblea degli associati;
× il consiglio direttivo;
× il presidente;

Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia
× il collegio dei garanti;
× il collegio dei revisori dei conti.


7.1. L’assemblea è costituita dagli associati che, in regola con il pagamento della quota associativa, risultano iscritti nell’apposito registro.

7.2. Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta non più di tre associati.

7.3. L’assemblea rappresenta uno dei momenti fondamentali della partecipazione dell’associato alla vita associativa ed in particolare all’organizzazione e alla programmazione della attività associativa, nonché momento di confronto in cui il singolo associato può presentare le proprie osservazioni e le proprie idee agli altri associati.

7.4. L’assemblea ha i seguenti compiti:
a) delibera sui principi e sugli indirizzi generali dell’associazione;
b) discute e approva il programma e la relazione annuale del consiglio direttivo;
c) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
d) approva eventuali regolamenti interni;
e) elegge il consiglio direttivo, il collegio dei garanti ed il collegio dei revisori dei conti;
f) delibera le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell’associazione.

8.1. L’assemblea è convocata dal presidente mediante comunicazione inviata con lettera o a mezzo telefax a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata e deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea con indicazione anche della seconda convocazione.

8.2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.3. Della convocazione dell’assemblea può essere data notizia mediante idonea pubblicità nei luoghi in cui gli associati possono averne conoscenza.

8.4. L’assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed in via straordinaria su richiesta di almeno un decimo degli associati o del consiglio direttivo, quando sia necessario e per deliberare le modifiche da apportare allo statuto o lo scioglimento dell’associazione.

8.5. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati per delega.

8.6. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.

8.7. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

9.1. L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero dispari di membri non superiore a cinque eletti dall’assemblea fra i propri associati.

9.2. Fatta eccezione per i poteri spettanti all’assemblea, il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, nell’ambito delle direttive generali dell’assemblea e, specificatamente:
a) formula il programma e la relazione annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
b) predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
c) propone eventuali regolamenti interni all’assemblea;
d) propone le modifiche allo statuto all’assemblea;
e) stabilisce l’entità delle quota associativa a carico degli associati.

9.3. Il consiglio direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza semplice il presidente, il vice presidente ed il segretario. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti dall’assemblea degli associati.

9.4. I consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute. Ai consiglieri vengono affidate specifiche mansioni e competenze per l’esercizio delle attività dell’associazione.

9.5. I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio decadono dalla carica.



9.6. In caso di dimissioni, morte e decadenza di uno dei consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima riunione dell’assemblea.

10.1. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l’assemblea degli associati ed il consiglio direttivo, cura l’esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte del consiglio direttivo alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell’attività dell’associazione.

10.2. Il vice presidente agisce in stretta collaborazione con il presidente e sostituisce quest’ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

10.3. Il segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

11.1. L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l’impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

11.2. Il Collegio:
× elegge tra i suoi componenti il Presidente;
× esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
× agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
× può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
× riferisce annualmente all’assemblea con le relazioni scritte trascritte nell’apposito registro dei Revisori dei Conti.

12.1. L’assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.

12.2. Il Collegio:
× ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
× giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

13.1. Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
a) beni mobili ed immobili;
b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) erogazioni, donazioni e lasciti.

13.2. Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a) quote associative;
b) utile derivante dall’organizzazione di manifestazioni e dallo svolgimento di attività marginali di carattere commerciale ed ai fini istituzionali;
c) contributi ordinari e straordinari di coloro che partecipano alle varie attività ed iniziative promosse dall’associazione;
d) contributi ordinari e straordinari di organi dello Stato, Regioni ed enti locali e di altri enti pubblici e privati;
e) interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
f) altre sovvenzioni concesse dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche;
g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
E’ in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attivitàistituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

14.1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo o da un decimo degli associati e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno. In caso di scioglimento, l’assemblea delibera anche sulla destinazione del patrimonio e comunque a fini di pubblica utilità, sociali ed umanitari o ad enti od associazioni aventi finalità analoghe.

14.2. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

15.1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’assemblea dal consiglio direttivo o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

16.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio di Garanti, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

16.2. L’associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Garanti entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’atto che determina la controversia.

16.3. Il Collegio dei Garanti decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

16.4. La decisione del Collegio dei Garanti è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

17.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi in materia.